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Chiedere il permesso per il transito di veicoli eccezionali

Descrizione

Chiedere il permesso per il transito di veicoli eccezionali

Per veicoli eccezionali si intendono quei veicoli che per propria configurazione superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62.

Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli che per effetto del loro carico superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62. Si considerano trasporti eccezionali anche:

  • i veicoli sui quali il carico sporge fuori della sagoma posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, pur rientrando nei limiti descritti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61
  • i veicoli sui quali il carico sporge anteriormente oppure lateralmente oltre i limiti previsti per la categoria di veicolo.

Chiunque deve effettuare il transito di veicoli e trasporti eccezionali deve ottenere apposita autorizzazione da chiedere all'ente competente (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 10). L'ente competente è diverso a seconda del tipo di strada da percorrere:

  • per strade statali (esterne a centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e autostrade libere è competente la direzione compartimentale l'ANAS
  • per le strade militari è competente il comando militare di zona
  • per le autostrade gestite da società concessionarie (Società Autostrade, ecc.) la domanda deve essere inoltrata alla Direzione di Tronco competente per il luogo di partenza
  • per tutte le altre strade (provinciali e comunali) è competente la Provincia, che rilascia l'autorizzazione dopo l'acquisizione del parere di competenza dei Comuni interessati dal trasporto.

Il  Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e il Decreto del Presidente della Repubblica 136/12/1992, n. 495 disciplinano il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda tipi, durata, rinnovo, revoca, sospensione. A seconda del numero di viaggi autorizzati si possono avere autorizzazioni periodiche, multiple, singole.

La Polizia Locale, secondo la normativa vigente, effettua, a seconda delle esigenze e delle domande, la scorta per la sicurezza della circolazione.

Per ulteriori informazioni, accedi al portale www.teonline.servizirl.it.

    In Comune di Villa Carcina …

    La Legge regionale 04/04/2012, n. 6, art. 42, com. 6 stabilisce che gli enti proprietari delle strade debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi strade della rete viaria di competenza che possono essere percorsi dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali.

    Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli elenchi strade sostituiscono i nullaosta o pareri rilasciati dagli enti proprietari delle strade per quei veicoli o trasporti eccezionali rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o elenchi strade pubblicati.

    Consulta la cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità.

    Requisiti

    Ogni veicolo e trasporto eccezionale deve rispettare le specifiche normative in materia, in particolare per quanto attiene i dispositivi supplementari di segnalazione visiva, le velocità massime consentite e le attrezzature di sicurezza e antinfortunistiche, oltre che rispettare tutte le disposizioni imposte dal Decreto ministeriale 18/07/1997 (così come modificato dal Decreto ministeriale 27/08/2014).

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